Comparti produttivi: cosa cambia con la legge di conversione - redigo.info

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2025 è stata pubblicata la Legge 1° agosto 2025, n. 113, di conversione al Decreto-Legge n. 92/2025, contenente misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e interventi in materia di lavoro e politiche sociali.

Ammortizzatori sociali per eventi climatici straordinari

Tra le novità introdotte, spiccano le norme transitorie sugli ammortizzatori sociali in caso di sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dovute a eventi climatici eccezionali, valide dal 1° luglio al 31 dicembre 2025. I datori di lavoro dei settori edile, lapideo ed escavazioni potranno accedere alla CIGO a ore, esclusa dal conteggio del limite massimo delle 52 settimane nel biennio mobile. Non si applicherà il contributo addizionale previsto dal D.lgs. 148/2015.

Per il settore agricolo, il trattamento CISOA sarà riconosciuto anche in caso di riduzioni orarie pari alla metà dell’orario giornaliero, senza limite minimo di giornate lavorative. Tali periodi saranno equiparati al lavoro per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Assegno di Inclusione

L’articolo 10-ter prevede, in via eccezionale per il 2025, un contributo straordinario fino a 500 euro per i nuclei familiari che, dopo 18 mesi di fruizione dell’Assegno di Inclusione (ADI), accedono al rinnovo per ulteriori 12 mesi. Il contributo copre il mese di sospensione previsto dalla normativa e sarà erogato insieme alla prima mensilità utile, entro dicembre.

Conferme nella legge di conversione

La legge di conversione conferma anche:

  • le semplificazioni per gli investimenti superiori a 50 milioni nelle aree ex ILVA (art. 3);
  • la disciplina speciale per la cessione dei contratti in procedure commissariali (art. 5);
  • l’esonero dal contributo addizionale CIGS per le imprese in aree di crisi industriale complessa (art. 5 D.lgs. 148/2015);
  • l’autorizzazione per un periodo aggiuntivo di CIGS fino al 31 dicembre 2027 per grandi gruppi con oltre 1.000 dipendenti che abbiano sottoscritto un accordo quadro (art. 7);
  • il meccanismo di tutela per i lavoratori di imprese in cessazione (art. 8);
  • l’estensione della CIG in deroga per il settore moda, fino a 12 settimane tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2025, senza contributo addizionale (art. 10).

Redazione redigo.info

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