Con la nota n. 306 del 20 agosto 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha risposto alla diffida presentata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in merito alla possibilità di rilasciare la certificazione ASSE.CO. Nella sua posizione ufficiale, l’Ispettorato ha chiarito che non esiste alcuna sovrapposizione tra la figura dei consulenti del lavoro e quella dei commercialisti ed esperti contabili, né sotto il profilo dell’accesso alla professione né in relazione alla procedura di asseverazione.
Il rilascio dell’ASSE.CO. spetta al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ente pubblico non economico vigilato dal Ministero del Lavoro, e non al singolo consulente. L’Ispettorato intrattiene rapporti esclusivamente con tale Consiglio e non con i singoli professionisti. Per partecipare all’istruttoria che conduce all’asseverazione, il consulente deve risultare iscritto in un apposito elenco e aver completato un percorso formativo obbligatorio, certificato, tecnico, pratico e altamente specialistico, erogato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.
Estendere questa funzione a professionisti diversi dai consulenti del lavoro, pur se menzionati nella legge n. 12/1979, comporterebbe la necessità di coinvolgere anche il Consiglio Nazionale Forense e tutti i CAF presenti sul territorio, con pesanti ricadute sull’organizzazione e sul funzionamento dell’intero sistema di vigilanza.
Rimane comunque possibile un accordo tra gli ordini professionali, finalizzato al coinvolgimento dei commercialisti e degli esperti contabili nell’attività istruttoria relativa all’ASSE.CO. Tuttavia, soltanto i consulenti del lavoro, in qualità di “Consulente del Lavoro Asseveratore” (CdL Ass.), mantengono l’esclusiva nel rilascio della certificazione.
Infine, la normativa prevede che solo avvocati e commercialisti possano certificare il sistema di rilevazione, gestione e controllo del cosiddetto rischio fiscale, con la possibilità di avvalersi della collaborazione dei consulenti del lavoro per le materie di loro competenza. Questa distinzione conferma, ancora una volta, la diversa e specifica preparazione che caratterizza le varie professioni attualmente coinvolte nella procedura.
Redazione redigo.info