L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 251 del 22 settembre 2025, ha chiarito che il soggetto passivo può detrarre l’IVA durante la liquidazione di una società, a condizione che i beni e i servizi acquistati risultino effettivamente inerenti e afferenti ad attività imponibili e non esenti.
Gli articoli 19 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972, che recepiscono gli articoli 167 e 178 della direttiva 2006/112/CE, stabiliscono i presupposti per esercitare la detrazione. In particolare, l’articolo 19, comma 1, consente la detrazione se il contribuente utilizza i beni e servizi per operazioni soggette a imposta. Il comma 2, invece, esclude la detrazione per operazioni esenti, salvo le eccezioni previste dall’articolo 19-bis2.
Le circolari n. 1 del 17 gennaio 2018 e n. 328 del 24 dicembre 1997 ribadiscono il principio dell’inerenza, precisando che solo gli acquisti funzionali all’attività imponibile danno diritto alla detrazione. Di conseguenza, il contribuente deve valutare se la spesa sostenuta durante la liquidazione trovi causa e fine nella gestione liquidatoria, e non limitarne l’analisi al profilo temporale.
Anche la Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 3875 e n. 4755 del 2025, ha affermato che la liquidazione coatta amministrativa determina la cessazione dell’attività esente e ripristina il regime ordinario IVA, che consente la detrazione.
L’articolo 6, commi 3 e 4, del D.P.R. 633/1972 stabilisce che le prestazioni di servizi si considerano effettuate al pagamento o, se anteriore, all’emissione della fattura. L’articolo 19, comma 1, fissa nell’anno solare in cui avviene la prestazione il termine per esercitare il diritto alla detrazione.
Infine, l’articolo 8, comma 6-bis, del D.P.R. 322/1998 consente al contribuente di correggere eventuali errori tramite dichiarazione integrativa, entro i limiti previsti dall’articolo 57 del D.P.R. 633/1972.
Redazione redigo.info