Truffato al bancomat, recuperati 2.500 euro L'Arbitro bancario finanziario si pronuncia a favore di un risparmiatore romano con l'intervento di Confconsumatori
Roma, 25 settembre 2025 – L’Arbitro bancario finanziario, grazie all’intervento di Confconsumatori, ha riconosciuto a un cittadino di Roma il diritto al rimborso di 2.500 euro sottratti illecitamente attraverso 10 prelievi non autorizzati.
IL CASO – Dopo aver ritirato il denaro a uno sportello bancomat, il risparmiatore era rimasto in attesa della restituzione della carta. Nel frattempo un uomo l’aveva distratto, affermando che la macchina aveva trattenuto la carta e spiegandogli che l’avrebbe ripresa solo il lunedì successivo, all’apertura della banca. Il lunedì successivo quindi l’utente si era rivolto alla filiale per richiedere la restituzione della carta bancomat, ma l’impiegato, una volta controllato all’interno dello sportello automatico, aveva riscontrato che non c’era alcun bancomat. È stato così che, da un controllo, il consumatore aveva scoperto che dal conto collegato alla sua carta bancomat risultavano ben 10 prelievi eseguiti dal truffatore.
LA DECISIONE DELL’ARBITRO – Il cittadino truffato è stato assistito dall’avvocato Barbara d’Agostino di Confconsumatori. Dopo il diniego di rimborso ricevuto dall’istituto bancario, l’avvocato D’Agostino si è rivolta all’Abf, l’Arbitro bancario finanziario, che ha riconosciuto il diritto del correntista al rimborso parziale, pari a 2.500 euro, dell’importo sottratto.
«Il Collegio – commenta l’avvocato Barbara d’Agostino, presidente di Confconsumatori Lazio – benché abbia voluto ritenere sussistenti elementi di imprudenza da parte del ricorrente nell’aver dato credito ad un terzo soggetto che lo convinceva del fatto che lo strumento fosse stato trattenuto dallo sportello, ha in ogni caso accertato che anche il comportamento dell’istituto bancario non fosse esente da responsabilità in quanto è emerso che erano stati inviati solo tre sms alert rispetto a tutte le numerose operazioni disconosciute. Non solo: ha accertato che la banca non ha rispettato il monitoraggio degli indici di anomalia previsti dal Dm 30 aprile 2007 n. 112 secondo cui si configura il rischio di frode quando si accertano sette o più richieste di autorizzazione nelle 24 ore per una stessa carta di pagamento. Quindi è importante che il Collegio abbia accertato e valutato l’assenza di meccanismi di blocco automatico di uno strumento di pagamento, una volta rilevata un’anomalia nel suo utilizzo, rappresentando una disfunzione organizzativa dell’intermediario che implica una sua responsabilità. Si tratta di una vittoria importante per Confconsumatori, considerando che l’Abf ha ritenuto di riconoscere il 40% della responsabilità in capo all’intermediario nonostante l’accertata parziale imprudenza a carico del ricorrente».
LA TUTELA – Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi alle sedi territoriali di Confconsumatori (tutti i contatti su https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/).
- confadmin
- Settembre 25, 2025
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