In Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2025, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2025 definisce la programmazione dei flussi di ingresso in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028.
Determinazione flussi di ingresso: quali criteri?
Secondo le disposizioni del D.L. n. 20/2023, i flussi di ingresso in Italia di lavoratori stranieri per lavoro subordinato – anche di carattere stagionale – e per lavoro autonomo, sono determinati secondo i seguenti criteri:
- correlazione tra entità dei flussi di ingresso e il fabbisogno del mercato del lavoro secondo le rilevazioni operate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, coerentemente alla capacità di accoglienza e di inserimento dei lavoratori stranieri nelle comunità locali;
- individuazione dei settori economici sulla base dell’analisi del fabbisogno del mercato del lavoro;
- nei Paesi di origine dei lavoratori stranieri, consolidamento degli strumenti di formazione con l’obiettivo di agevolarne l’integrazione e incrementarne la professionalità; e ancora: incentivazione delle modalità di collaborazione con i Paesi di origine per facilitare la migrazione regolare;
- incentivazione degli ingressi riguardanti i lavoratori con alta qualificazione professionale;
- sostegno agli ingressi per lavoro di apolidi e rifugiati;
- previsione di quote preferenziali riservate ai lavoratori di Stati che promuovono campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari, commisurando tali quote agli ingressi effettivamente avvenuti nel triennio precedente;
- considerazione di una quota specifica per gli addetti al settore dell’assistenza familiare;
- previsione di ingressi di lavoratori che hanno almeno un ascendente fino al terzo grado cittadino o ex cittadino italiano, residenti nei Paesi individuati dalla normativa vigente;
- previsione di ingressi per lavoro subordinato di cittadini di Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio;
- valorizzazione dei percorsi di studio e di formazione di cittadini stranieri in Italia, da realizzare anche mediante la conversione dei permessi di soggiorno (da motivi di studio e formazione a motivi di lavoro.
Ingressi complessivi
Per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri ammessi in Italia sono:
- anno 2026: 164.850 unità;
- anno 2027: 165.850 unità;
- anno 2028: 166.850 unità.
Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale sono ripartite a livello territoriale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in considerazione del fabbisogno del mercato del lavoro e secondo le indicazioni degli Ispettorati territoriali del lavoro, delle regioni e delle province autonome.
Il decreto indica inoltre le quote dei cittadini stranieri che sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo nei seguenti settori: agricoltura, silvicoltura e pesca; industrie alimentari, delle bevande e del tabacco; industrie tessili, dell’abbigliamento e calzature; industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo; altre industrie; costruzioni; commercio all’ingrosso e al dettaglio; servizi di alloggio e ristorazione; servizi turistici; servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio; servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone; sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati; altri servizi.
Presentazione delle domande
I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle suddette quote decorrono:
- settore agricolo: dal 12 gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento, o comunque fino a concorrenza delle rispettive quote;
- settore turistico: dal 9 febbraio al 31 dicembre dell’anno di riferimento, o comunque fino a concorrenza delle rispettive quote;
- lavoro autonomo: dal 16 febbraio al 31 dicembre dell’anno di riferimento, o comunque fino a concorrenza delle rispettive quote;
- assistenza familiare: dal 18 febbraio al 31 dicembre dell’anno di riferimento, o comunque fino a concorrenza delle rispettive quote.
Redazione redigo.info