Telecomunicazioni, nuove indicazioni sul pagamento a conguaglio della prestazione integrativa CIGS, CIGO e AIS - redigo.info

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Nel messaggio n. 3409 del 12 novembre 2025, l’INPS ha diffuso nuove istruzioni operative sul pagamento a conguaglio della prestazione integrativa legata alla Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), a quella ordinaria (CIGO) e all’assegno di integrazione salariale (AIS) erogato dal Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni.

La prestazione integrativa seguirà le stesse modalità di pagamento previste per la prestazione principale e, al momento, può essere autorizzata solo quando il trattamento principale è stato concesso con pagamento a conguaglio. Le richieste sono esaminate dalla Direzione centrale Ammortizzatori sociali e sottoposte al Comitato amministratore del Fondo.

Una volta approvate, le autorizzazioni sono disponibili nel “Cruscotto CIG e Fondi” del Cassetto previdenziale del datore di lavoro. La numerazione ricalca quella della prestazione principale, con la sola variazione della quinta cifra, che passa da “5” a “6”, ad indicare la natura integrativa dell’autorizzazione.

Controlli più rigorosi nel flusso Uniemens

Una delle principali novità riguarda la gestione dei flussi Uniemens. I datori di lavoro non dovranno inviare nuovi file: saranno riutilizzati quelli già trasmessi per il pagamento della prestazione principale, a patto che risultino nello stato “accreditato”.

I flussi saranno però sottoposti nuovamente ai controlli di coerenza e compatibilità previsti per la prestazione integrativa. Un eventuale mancato superamento potrà avere conseguenze anche sulla prestazione principale, con la revisione del montante conguagliabile e l’eliminazione dell’accredito ai fini previdenziali.

Il calcolo dell’integrazione avverrà tramite l’algoritmo già illustrato nel precedente messaggio n. 2230, basato sulla retribuzione utile al TFR indicata dal datore di lavoro nel flusso Uniemens.

Indicare l’autorizzazione integrativa nel conguaglio

Per ottenere il conguaglio, il datore di lavoro dovrà indicare nel flusso la specifica autorizzazione relativa alla prestazione integrativa. Il conguaglio potrà essere riconosciuto solo nei limiti dell’importo autorizzato e solo per i flussi che superano tutti i controlli di sistema.

Se l’importo da conguagliare supera la capienza disponibile, l’azienda potrà chiedere una rivalutazione alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali. L’eventuale incremento dell’autorizzazione, previa verifica delle risorse del Fondo, dovrà essere approvato dal Comitato amministratore.

La procedura calcolerà inoltre l’importo del contributo addizionale dovuto per la prestazione integrativa, a prescindere dall’obbligo già previsto per la prestazione principale. Anche tale valore sarà visibile nel Cruscotto CIG e Fondi.

Redazione redigo.info

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