Definite le modalità di calcolo delle integrazioni del Fondo TLC - redigo.info

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Con il messaggio n. 2230 del 14 luglio 2025, l’INPS ha fornito istruzioni operative per la stima dell’importo da richiedere in relazione alle prestazioni integrative della CIGO, della CIGS e dell’assegno di integrazione salariale (AIS) garantite dal Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, istituito con il decreto interministeriale del 4 agosto 2023. Tale integrazione assicura, per il periodo autorizzato, un trattamento economico complessivo pari all’80% dell’imponibile utile per il calcolo del TFR.

Come stabilito dalla normativa, la prestazione integrativa può essere riconosciuta solo per autorizzazioni rilasciate dopo la piena operatività del Fondo, a partire dal 15 febbraio 2024, e relative a periodi successivi al 1° gennaio 2024. La modalità di erogazione segue le stesse regole della prestazione principale.

Attualmente è possibile presentare domanda solo per le integrazioni salariali con autorizzazione a pagamento a conguaglio. Le autorizzazioni sono visibili nel Cassetto previdenziale, nella sezione “UNIEMENS-CIG e Fondi di solidarietà”, con il relativo importo conguagliabile. Le modalità per le domande riferite a pagamenti diretti saranno fornite successivamente.

Il calcolo dell’importo stimato da richiedere deve seguire lo stesso criterio adottato per la prestazione principale, basandosi sulla retribuzione oraria riferita al singolo lavoratore. La retribuzione mensile utile per il calcolo del TFR, fornita attraverso il flusso UniEmens, rappresenta il parametro di riferimento. L’algoritmo di calcolo, contenuto nell’Allegato 1, consente di determinare la quota oraria spettante, con esempi per contratti full-time e part-time.

In fase di compilazione della domanda, la procedura propone automaticamente le ore autorizzate per la prestazione principale. Il datore di lavoro, o l’intermediario, deve inserire l’importo stimato dalla prestazione integrativa, calcolato al netto della quota ISL già riconosciuta.

Per le istanze già presentate con importi non correttamente stimati, i datori di lavoro possono inviare una comunicazione PEC alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali entro 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio, indicando il nuovo importo da sostituire. Le domande saranno esaminate in ordine cronologico, compatibilmente con le risorse disponibili del Fondo.

Redazione redigo.info

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