Buoni postali prescritti: il giudice condanna Poste Italiane a favore di una risparmiatrice Il Giudice di Pace di Roma riconosce il diritto al rimborso per la mancata consegna del Foglio informativo analitico
Ancora una vittoria per i risparmiatori e per Confconsumatori. Con la sentenza n. 12484/2025, il Giudice di Pace di Roma ha condannato Poste Italiane al rimborso integrale di Buoni Postali Fruttiferi dichiarati prescritti, riconoscendo la responsabilità dell’ente per la mancata consegna del Foglio informativo analitico al momento della sottoscrizione. La decisione si inserisce nel solco della campagna “Buono tradito”, con cui Confconsumatori tutela da anni i cittadini penalizzati da informazioni incomplete o scorrette sui Buoni Postali.
IL CASO
La vicenda riguarda una risparmiatrice titolare di tre Buoni Postali Fruttiferi sottoscritti nel 2001, privi di indicazioni chiare e attendibili circa la loro effettiva scadenza. Al momento della richiesta di rimborso, Poste Italiane dichiarava i titoli prescritti dal 2008, in quanto appartenenti alla serie AA2. La risparmiatrice ha quindi adito il Giudice di Pace di Roma chiedendo il risarcimento del danno, evidenziando come, al momento del collocamento, Poste Italiane: avesse indicato sui buoni, tramite stampigliatura, l’appartenenza a una serie AF, poi cancellata a penna; non avesse consegnato il Foglio informativo analitico, documento essenziale per conoscere durata e scadenza dei titoli.
LA SENTENZA
Il Giudice di Pace di Roma ha respinto tali argomentazioni, accertando che Poste Italiane non ha assolto l’obbligo specifico di consegna del Foglio informativo analitico, obbligo che grava direttamente sull’intermediario collocatore. Secondo il giudice, la consegna del FIA rappresenta una fase imprescindibile del procedimento informativo, non potendo ritenersi sufficiente la mera possibilità di reperire altrove le informazioni, soprattutto in assenza di indicazioni chiare sul titolo stesso. La mancata consegna del Foglio informativo ha posto la risparmiatrice nell’impossibilità di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso, rendendo Poste Italiane responsabile del danno subito. A ulteriore sostegno della decisione, il Giudice ha richiamato anche il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 30346 del 18 ottobre 2022, che ha sanzionato Poste Italiane per pratiche commerciali scorrette nella fase di collocamento e rimborso dei Buoni Postali Fruttiferi.
Fondamentale il lavoro dell’avvocato Barbara D’Agostino, legale di Confconsumatori, che ha dimostrato come l’assenza del Foglio informativo abbia impedito alla risparmiatrice di conoscere l’effettiva scadenza dei titoli e di esercitare in tempo il proprio diritto al rimborso.
La sentenza ribadisce un principio chiave: la trasparenza informativa è un obbligo imprescindibile, non aggirabile attraverso pubblicazioni generiche o rinvii ad altre fonti.
Confconsumatori invita tutti i cittadini che si trovano in situazioni analoghe a rivolgersi ai propri sportelli territoriali per ricevere assistenza.
Leggi la sentenza completa QUI.
- confadmin
- Dicembre 18, 2025
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