Con Circolare n. 27, l’INPS comunica le aliquote contributive, il valore minimale e il massimale del reddito e dei compensi erogati per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2025 dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all‘articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 (Legge Dini), ovvero la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.
Le aliquote presenti nel documento si riferiscono nello specifico a:
- parasubordinati e committenti;
- collaboratori coordinati e continuativi (anche del lavoro sportivo);
- Magistrati onorati che esercitano le funzioni in via non esclusiva;
- lavoratori sportivi dilettantistici;
- professionisti (anche del settore sportivo dilettantistico);
- committenti.
Aliquote co.co.co e figure assimilate
Per l’anno 2025, l’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, iscritti alla Gestione separata, è pari al 33%.
Sono altresì in vigore le seguenti altre aliquote:
- 0,50%, utile al finanziamento dell’onere derivante dall’estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche senza degenza ospedaliera;
- 0,22%, sempre a tutela della maternità. Tale aliquota è dovuta da chi risulta già destinatario dell’aliquota precedente;
- 1,31%, in materia di DIS-COLL. Sono interessati i soggetti i cui compensi derivano da: uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dottorati di ricerca, assegni e borse di studio.
Si segnala che per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie l’aliquota è confermata al 24%.
Aliquote professionisti
Per i professionisti lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati, le aliquote sono:
- contributiva IVS pari al 25%;
- contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%, istituita a tutela di: maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale;
- aggiuntiva pari allo 0,35% per il finanziamento dell’indennità ISCRO.
Pertanto l’aliquota complessiva dovuta è pari al 26,07%.
Minimale e massimale
Le aliquote suddette si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale pari a 120.607,00 €; mentre il minimale di reddito previsto risulta pari a 18.555,00 €.
Per tutte le altre aliquote, si rimanda alla sezione del giornale denominata “Leggi e Prassi“.
Redazione redigo.info