L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 238 del 10 settembre 2025, ha chiarito che la data di acquisizione del credito d’imposta, ai fini dell’imposta di registro, coincide con la data di stipula dell’atto di acquisto della nuova abitazione agevolata. Anche se l’Amministrazione calcola il credito solo al momento della registrazione, considera comunque valido il diritto all’agevolazione sin dalla stipula.
Il credito d’imposta per l’acquisto della prima casa trova disciplina nell’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Questa norma attribuisce il beneficio a chi, entro un anno dalla vendita dell’immobile precedentemente acquistato con le agevolazioni “prima casa”, acquista un’altra abitazione non di lusso in presenza dei requisiti indicati nella Nota II-bis all’art. 1 della tariffa, parte I, allegata al DPR n. 131/1986. Il credito corrisponde all’imposta di registro o all’IVA pagata per il primo acquisto, ma non può superare quella dovuta per il secondo.
La legge di Bilancio 2025 ha modificato il termine per la rivendita dell’abitazione pre-posseduta, estendendolo a due anni. Tuttavia, questa modifica non incide sull’art. 7, che resta applicabile anche nei casi in cui il contribuente acquista la nuova casa prima di vendere quella precedente. La circolare n. 12 del 2016 e la risposta n. 197 del 30 luglio 2025 confermano questa impostazione. Quindi, anche in caso di riacquisto anticipato, il contribuente mantiene il diritto al credito, purché venda l’abitazione precedente entro due anni.
L’art. 7, comma 2, consente di utilizzare il credito in diminuzione dell’IRPEF dovuta nella prima dichiarazione utile successiva al nuovo acquisto. Il credito non genera rimborsi e ha carattere personale: spetta solo a chi ha acquistato e venduto abitazioni con l’agevolazione “prima casa”. Se l’immobile appartiene a più persone, occorre ripartire il credito in base alle quote di proprietà, ignorando la solidarietà prevista dall’art. 57 del TUR.
Redazione redigo.info