Con la circolare n. 5 del 16 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito spiegazioni in merito al trattamento ai fini IVA del prestito o distacco di personale, in attuazione delle disposizioni introdotte dall’art. 16-ter del D.L. 16 settembre 2024, n. 131 (c.d. “decreto Salva infrazioni”), convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166.
Il provvedimento si inserisce tra le misure adottate per adeguare l’ordinamento nazionale agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea, e per rispondere a procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. In particolare, l’art. 16-ter è stato introdotto per recepire la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea dell’11 marzo 2020 (causa C-94/19), intervenuta su rinvio pregiudiziale della Corte di Cassazione italiana. Tale pronuncia ha messo in discussione la coerenza dell’ordinamento interno con la direttiva 2006/112/CE in materia di IVA.
Nel dettaglio, la normativa previgente – legge 11 marzo 1988, n. 67 – prevederà che i distacchi o prestiti di personale effettuati a fronte del solo rimborso del relativo costo non fossero rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Di conseguenza, la Corte di Giustizia ha ritenuto questa esclusione automatica in contrasto con i principi del sistema comune IVA.
Per conformarsi ai criteri europei, il legislatore ha quindi disposto l’abrogazione dell’art. 8, comma 35, stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le operazioni di distacco o prestito di personale – anche se effettuate al solo costo – debbano essere qualificate come prestazioni di servizi imponibili, se ricorrono i presupposti previsti dalla normativa IVA (natura onerosa, territorialità, soggettività).
La circolare dell’Agenzia ha lo scopo di garantire un’applicazione uniforme della nuova disciplina, chiarendo che il nuovo regime si applica esclusivamente ai contratti stipulati o rinnovati a partire dalla data indicata, con l’obiettivo di evitare incertezze interpretative e garantire la piena conformità al diritto dell’Unione.
Redazione redigo.info